Videosorveglianza, circolare dell'INL sul controllo a distanza dei lavoratori

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti circa gli strumenti, le modalità e le finalità per il  controllo a distanza dei lavoratori con la circolare n. 5/2018 dello scorso 19 febbraio Indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.

La circolare parte dall’esame dell’istruttoria delle istanze volte all’ottenimento dell’autorizzazione, ribadendo come le condizioni poste all’utilizzo delle varie strumentazioni utilizzate, debbono essere “correlate alla specifica finalità” individuata dall’istante.

Nulla impedisce, chiarisce l’INL che, qualora ne sussistano le “ragioni giustificatrici”, si possa inquadrare direttamente l’operatore senza condizioni quali “l’angolo di ripresa “ o “l’oscuramento del volto” (si pensi alla sicurezza del lavoro) così come, se “le riprese siano coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo” non è fondamentale specificare il posizionamento ed il numero esatto delle telecamere da installare (si pensi in questo caso agli impianti produttivi, spesso oggetto di modificazioni).

Le modalità di utilizzo, dunque, debbono sempre essere conformi alle “finalità dichiarate” e ciò a maggior ragione nel caso si tratti di tutela del patrimonio aziendale.

In tal caso, infatti, fermo restando il chiarimento di cui alla nota 299 del 28 novembre 2017 quanto agli impianti di antifurto, in tutti i casi in cui vi sia presenza del personale aziendale, occorre considerare come “residuali i controlli più invasivi” giustificandone l’utilizzo solo a fronte di “specifiche anomalie” o dopo aver adottato altre misure alternative di prevenzione considerati altresì elementi quali “il valore o l’asportabilità di beni” che costituiscono il patrimonio aziendale.

Da ultimo l’INL affronta gli aspetti che riguardano l’impiego delle nuove tecnologie.

In particolare, quanto alle soluzioni video in tecnologia IP, soluzioni che “hanno rivoluzionato il concetto di videosorveglianza”, laddove sussistano ragioni giustificatrici del provvedimento di autorizzazione, è possibile la visione da postazione remota sia in tempo reale (solo in casi eccezionali debitamente motivati) che per quanto concerne le immagini registrate.

L’accesso alle immagini registrate sia da remoto che in loco, chiarisce l’INL, deve essere tracciato in modo che i log di accesso possano essere conservati per un periodo di almeno 6 mesi e non è più posto come requisito l’utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”.

Quanto all’impiego di dispositivi sempre più diffusi e che riguardano la raccolta ed il trattamento di dati biometrici, viene precisato che l’installazione di simili soluzioni sulle macchine per consentirne l’utilizzo ai soli soggetti autorizzati e dunque per rendere la propria prestazione lavorativa, ebbene, in questi casi, non è necessaria alcuna autorizzazione.

In un passaggio normativo come quello che ha interessato l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori L. 300/1970 dopo la riforma Jobs Act (D. lgs n. 151/2015 e D.lgs 185/2016) sebbene a distanza di due anni, quanto mai necessaria appare oggi, anche alla luce dell’evoluzione tecnologica, l’esigenza di far chiarezza in ordine all’applicazione ed all’interpretazione della normativa stessa.

Ed infatti le modifiche apportate debbono essere lette alla luce di principi di “legittimità e determinatezza del fine perseguito” , come pure osservato più volte dall’Autorità Garante al fine di garantire la tutela, la dignità e la riservatezza dei lavoratori e nell’ottica di dare oggi più che mai voce e valore alla protezione dei dati in ogni ambito di applicazione.

avv. Maria Cupolo | avvocato Privacy Officer e Consulente della Privacy Certificato ISO 17024:2012 TUV Italia

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