Gdo, la Cassazione rigetta l'appello contro una condanna per violazione della privacy

Una sentenza della Cassazione Civile (n. 4331 del 30 gennaio 2014)  rigetta il ricorso presentato un imprenditore della distribuzione contro la condanna all'ammenda di € 200 che il Tribunale di Lodi gli aveva inflitto il 4 giugno 2012 per il reato di cui all'art. 4, comma 2 Legge 300/1970.

Il signor P.G, quale legale rappresentante di una s.n.c., aveva installato un impianto audiovisivo di controllo a distanza dei lavoratori delle casse del suo supermercato senza accordo con le rappresentanze sindacali e senza autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.
Il signor P.G. ha presentato appello - poi convertito in ricorso - sostenendo che la semplice installazione dell'impianto, essendo necessaria anche la verifica della sua idoneità a cagionare concrete conseguenze dannose ai lavoratori., sarebbe stata insufficiente a configurare la violazione dell'articolo 4, comma 2, l. 300/1970. Secondo il ricorrente, il reato non sarebbe sussistito perché le modalità delle riprese non erano tali da ledere la riservatezza dei lavoratori stessi.
 
La Cassazione ha ritenuto infondato Il ricorso sostenendo che la semplice installazione dell'impianto audiovisivo sia di per sé integrativa della condotta criminosa. La norma infatti stabilisce che : "Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti"-
 
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il signor P.G. al pagamento delle spese processuali e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
 
 
 
 
 

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