Il contagio sul lavoro è un infortunio? Il parere dei legali

L'avv. Ezio Moro, giuslavorista, e l'avv. Massimo Davi, penalista, hanno partecipato alla tavola rotonda "Il contagio sul luogo di lavoro è un infortunio? I vincoli e le conseguenze per le aziende del terziario" organizzato da securindex formazione con il patrocinio di Confcommercio e Federsicurezza. Interventi di Guido Lazzarelli, direttore centrale Politiche del Lavoro e Welfare, e Marco Abatecola, responsabile settore Welfare Pubblico e Privato - Confcommercio Imprese per l'Italia.

Avv. Ezio Moro, con quali interventi normativi si è delineata la previsione per cui l’accertato contagio da COVID 19 in occasione di lavoro sia da considerarsi quale infortunio sul lavoro?
La tanto discussa norma è l’art. 42, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia); in particolare la norma prevede che:
- in caso di accertata infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, l’Inail assicura al lavoratore la tutela prevista dalla legge in caso di infortunio sul lavoro;
- le prestazioni assicurate dall’Inail sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro;
- gli oneri dei predetti eventi infortunistici sono posti a carico della gestione assicurativa nel suo complesso e non vanno a gravare invece sulla posizione assicurativa del singolo datore di lavoro, ossia non opera il meccanismo del c.d. bonus-malus.

Ci potranno essere condanne “automatiche” in caso di infortuni conseguenti ad infezioni da coronavirus?
A mio modo di vedere, come peraltro si è pochi giorni fa affrettato a precisare l’INAIL con la recente circolare n. 22 del 20 maggio 2020, occorre tenere separati e distinti il piano assicurativo da quello di eventuale responsabilità civile e/o penale del datore di lavoro. In caso di infortunio sul lavoro, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro. La responsabilità del datore di lavoro si basa su di un comportamento od una omissione quantomeno colposa. Al fine di evitare il rischio di condanna sarà quindi fondamentale il rispetto dei protocolli anti-contagio emanati e che vedranno la luce nei prossimi mesi.

Avv. Massimo Davi, a quali sanzioni di natura penale può esporre il datore di lavoro l'equiparazione del contagio da COVID-19 contratto sul luogo di lavoro a "infortunio sul lavoro", così come previsto nella circolare INAIL n. 13/20 ?
Le precisazioni per come intervenute da ultimo da parte dell’INAIL, per cui non vi sarebbe un automatismo tra l’equiparazione del contagio in azienda con un infortunio sul lavoro, ridimensionano, in parte, l’allarme che una previsione senza dubbio poco comprensibile, e indicata a meri fini assicurativi e assistenziali, aveva suscitato nelle imprese. Resta, quindi, il normale criterio di attribuzione di responsabilità secondo il combinato disposto di cui all’art. 40 c.p., le previsioni di cui al D. lgs. 81/2008 e gli artt. 589 e 590 c.p. I soggetti in posizione di garanzia risponderanno penalmente qualora sia provato che il contagio sia effettivamente avvenuto in azienda, ed a causa dell’omissione delle cautele (DPI o policy ad hoc) a tutela della salute dei lavoratori e della salubrità dei luoghi di lavoro. Resta il tema che essendo il virus ubiquitario il contagio potrebbe avvenire ovunque e, dunque, sarà molto opportuno, oltreché doveroso, laddove si ritengano sussistere indizi di responsabilità penale del datore di lavoro, verificare se il contagio sia entrato effettivamente in azienda e come.

Quali azioni preventive possono mitigare o azzerare il rischio penale per i responsabili legali del datore di lavoro, anche in ottica di Lgs. 231/01?
Il rischio per definizione non si può azzerare. In prospettiva d.lgs. 231/01 affinché l’azienda possa invocare - in caso di contestazione della responsabilità “amministrativa” dell’Ente e qualora sia stata rilevata una responsabilità penale in capo ai suoi dipendenti apicali o meno che abbia determinato un vantaggio per l’impresa stessa - l’esimente di aver implementato un Modello Organizzativo efficace e idoneo ritengo che, anche con riguardo all’emergenza sanitaria in corso, valgano gli ordinari criteri organizzativi e di prudenza. In questo senso, fermo restando e occorrendo, un audit da parte dell’ODV nelle materie potenzialmente più impattanti in relazione alla pandemia (Sicurezza e salute sul lavoro, reati informatici e privacy, reati finanziari, reati ambientali) potranno eventualmente essere rafforzate le procedure previste nelle parti speciali in accordo con i valori del Codice etico.

A cura della Redazione - in caso di riproduzione citare la fonte

 

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