Videosorveglianza, non serve nuova autorizzazione se cambia il titolare dell'impresa

Le procedure di accordo in sede sindacale o le procedure autorizzative ai fini dell’installazione di impianti di videosorveglianza non debbono essere rinnovate in caso di subentri, fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda.

Questo quanto indicato dall’INL con nota n. 1881 del 25/02/2019 di risposta ad una serie di richieste di chiarimento.

In particolare, premesso che l’art. 4 L. 300/1970 al comma 1 prevede:

“1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.”

Se, dunque, sulla base delle motivazioni che giustificano l’impiego dei sistemi di videosorveglianza, si è già proceduto attraverso l’accordo sindacale o attraverso la procedura autorizzativa da parte delle sedi territoriali o della sede centrale dell’INL, nel caso di subentro o cambio titolarità dell’impresa, non occorre una nuova richiesta ma occorre che chi subentra:

- comunichi all’Ufficio che l’ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti e la modifica dell’assetto proprietario;

- renda dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.

Bisognerà invece procedere con una nuova procedura in tutti i casi in cui le ragioni poste alla base dell’autorizzazione ottenuta nonché le modalità di funzionamento dei sistemi di sorveglianza siano mutate.

avv. Maria Cupolo | avvocato Privacy Officer e Consulente della Privacy Certificato ISO 17024:2012 TUV Italia

Leggi la nota n. 1881 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro cliccando qui sotto:

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