Videosorveglianza e IT security: quanto sono sicuri i sistemi attuali?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Regolamento Europeo sulla sicurezza dei dati (leggi), è iniziata una nuova era per la protezione dei dati personali, con il coinvolgimento diretto deI sistemi di videosorveglianza in rete nella catena delle responsabilità del fornitore.

Mentre la normativa precedente sulla privacy era sotanzialmente focalizzata sull'acquisizione del consenso informato del titolare dei dati, il nuovo orientamento dei Garanti europei per la tutela dei dati personali si concentra invece sulla responsabilità dei soggetti che trattano i dati di terzi in ordine alla loro protezione da possibili sottrazioni, cancellazioni e modifiche, obbligandoli a dotarsi di “sistemi adeguati” (art. 32 del Regolamento). I sistemi di videosorveglianza in rete che raccolgono immagini (dati) di terzi dovranno pertanto assicurare un’adeguata protezione dei dati stessi sia in fase di trasmissione che di archiviazione, e il fornitore dovrà informare il cliente delle caratteristiche dei sistemi forniti.

E’ importante sottolineare che l’ordinamento italiano (art. 1229) impedisce la limitazione di responsabilità da parte del fornitore, arrivando a considerarla come possibile clausola vessatoria (art. 1341 c.c.) ove non sia pienamente tutelato il consumatore.

Di fondamentale importanza per l’installatore sarà quindi la scelta del sistema di videosorveglianza in rete, in base alle caratteristiche di protezione dalle minacce informatiche dichiarate dai produttori.

 

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