Appalti pubblici, per il Consiglio di Stato il DURC dev'essere regolare fin dall’offerta

L’Assemblea Plenaria del Consiglio di Stato del 29 febbraio n. 5 e 6 ha stabilito che le imprese che partecipano a gare per appalti pubblici devono presentare il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) fin dalla presentazione dell’offerta e non in caso di aggiudicazione della gara.

La decisione del Consiglio di Stato avrà conseguenze rilevanti negli appalti dei servizi di vigilanza e portierato, dove le modalità di assegnazione al massimo ribasso hanno provocato forti tensioni nella gestione finanziaria delle imprese del settore, spesso costrette a non rispettare le scadenze di pagamento degli oneri previdenziali. L’obbligo di presentare il DURC contestualmente alla presentazione dell’offerta e non più in caso di assegnazione dell’appalto, con incameramento automatico della cauzione provvisoria in caso di DURC negativo, escluderà di fatto numerose imprese dalla commesse pubbliche.

Di seguito la sintesi della decisione pubblicata nel sito del CdS:

“Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva.

L'istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.

L'incameramento della cauzione provvisoria, previsto dall’art. 48 del Codice dei contratti pubblici, costituisce una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti. Tale misura, quindi, risulta insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che ha dato causa all’esclusione.”

Leggi le conclusioni dell’Assemblea Plenaria del CdS del 29 febbraio 2016 n.5 e 6 cliccando qui

 

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